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domenica 15 ottobre 2023

Si dice Risorgimento, ma si conosce poco la Repubblica Romana.

Ecco la parte iniziale della Costituzione della effimera Repubblica Romana, approvata ma mai entrata in vigore. Una storia risorgimentale, ma affascinante.

Cosa sia stata quell'esperienza sociale e politica derivata dall'inquietudine degli anni 1848-1849, ma contemporaneamente anni di insurrezioni, ribellioni, manifestazioni, lo dovrebbero spiegare meglio negli ambiti culturali. Una penisola frammentata in Stati per nulla inclini all'unità, disposti a qualsiasi alleanza per difendere lo status quo.

Quello che a me risulta impressionante, è che una Costituzione elaborata nel 1848, approvata nel 1849 durante l'ultimo giorno di vita della Repubblica Romana e senza mai essere entrata in vigore a causa della presa di Roma da parte dei francesi mandati dal Papa, risulta essere un prologo alla nostra Costituzione vigente, entrata in vigore un secolo dopo.

Da questo punto di vista, il Risorgimento è stato un lungo periodo storico contraddistinto dalle forti tinte delle conquiste sociali cercate da gruppi di cittadini anche a costo della vita.

Una cosa che ora pare impossibile: le conquiste sociali sono confuse con prese di posizioni conservatrici delle classi dominanti.

Un invito alla riflessione e alla lettura.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA

(1849)

Principii fondamentali

I – La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano è costituito in repubblica democratica.

II – Il regime democratico ha per regola l’eguaglianza, la libertà, la fraternità. non riconosce titoli di nobiltà, né privilegi di nascita o casta.

III – La repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.

IV – La repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l’italiana.

V – I Municipii hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato.

VI – La più equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia coll’interesse politico dello stato è la norma del riparto territoriale della repubblica.

VII – Dalla credenza religiosa non dipende l’esercizio dei diritti civili e politici.

VIII – Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l’esercizio indipendente del potere spirituale.